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Pagare contravvenzioni (Sanzioni amministrative)

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Qui di seguito la descrizione di come effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia)

Pagare contravvenzioni (Sanzioni amministrative)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque voglia pagare una sanzione amministativa a seguito di una violazione al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia)

Descrizione

Qui di seguito la descrizione di come effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia)

Come fare

Per pagare le sanzioni amministrative a seguito di una violazione al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) è necessario accedere allo sportello online del Comune tramite SPID/CIE.

Cosa serve

Le credenziali SPID/CIE

Cosa si ottiene

Ricevuta di avvenuto pagamento sanzione amministrativa

Tempi e scadenze

In fase di redazione

Quanto costa

Il mancato versamento, nei termini stabiliti , del contributo di costruzione di cui all’ arti colo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lett era a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui allalett era b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

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Riferimenti Normativi

D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia)

Condizioni di servizio

Art 24 c 3 DPR 380/01 - Determinazione delle sanzioni, la mancata presentazione, da parte del soggetto che ne è tenuto, della segnalazione certificata per l’agibilità entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Art 31 c 4bis DPR 380/01 - Determinazione delle sanzioni prevede: “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza (all’ingiunzione di rimozione o demolizione dell’opera abusiva), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
Art. 37 c 1 DPR 380/2001 prevede che la realizzazione di interventi edilizi di cui all'art.22, com.1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a €516.
Art. 37 c 2 DPR 380/2001 - Prevede che quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da € 516 a € 10.329
Art. 37 c 3 DPR 380/2001 - Calcolo della sanzione, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 2, sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al c/1. Se il parere non viene reso 7 entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da €516 a €10.329 di cui al c/2 dell’art.37.
Pertanto, per abusi edilizi riconducibili al comma 3, dell’articolo 37, del D.P.R. 380/2001, qualora la Soprintendenza per i Beni Architettonici non esprima il parere di competenza nei termini previsti per legge, il Dirigente o il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune ordina la restituzione in pristino o irroga la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile di cui al punto 4 precedente articolo 5 e comunque in misura non inferiore a €516.
Art. 37 c 4 DPR 380/2001 - Calcolo della sanzione prevista, prevede che ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il resp. dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164 e non inferiore a € 516 stabilita dal resp. del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
Art. 37 c 5 DPR 380/2001 - prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.

Contatti

Contatti generali
Argomenti:Pagina aggiornata il 16/02/2024


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