I SALDI INVERNALI possono essere effettuati a partire dal PRIMO giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. I SALDI ESTIVI possono essere effettuati a partire dal PRIMO sabato di Luglio per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.
Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo. I SALDI INVERNALI possono essere effettuati a partire dal PRIMO giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. I SALDI ESTIVI possono essere effettuati a partire dal PRIMO sabato di Luglio per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di esporre le merci offerte nella vendita stagionale in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
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Vendite di fine stagione o saldi
I saldi di fine stagione si svolgono per 60 giorni.