L’imposta è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Dal 2012 fa il suo debutto la nuova Imposta IMU che va a sostituire la vecchia I.C.I. Nel documento in allegato è contenuta una sintesi delle novità più importanti che caratterizzano questa nuova imposta.
L'imposta si assolve con modello F24.
Imposta Municipale Unica (IMU)
Acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre di ogni annualità.
L'imposta deve essere pagata in autotassazione, l'Ufficio Tributi è a disposizione per la stampa gratuita del modello di pagamento F24.